PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo il principio della semplificazione della disciplina in materia di detenzione, di prescrizione e di somministrazione, anche domiciliare, di farmaci antalgici ai fini della tutela della qualità della vita delle persone affette da malattie incurabili in fase terminale.